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best union - nuovi assetti |
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Bologna, 31 maggio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Best Union Company S.p.A. (di seguito la “Società” o la “Capogruppo”), riunitosi oggi, ha preso visione e approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione nella Capogruppo della società di diritto olandese Best Union International B.V., già controllata al 100% dalla Società. La società Best Union International B.V. è una società di diritto olandese, che riveste il ruolo di subholding all’interno del gruppo Best Union e pertanto l’operazione integra un’ipotesi di fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, attuata in Italia con d.lgs. del 30 maggio 2008 n. 108. L’operazione si inquadra nel più ampio progetto di centralizzazione e rafforzamento della Capogruppo, che - unitamente a suoi azionisti - beneficerà delle semplificazioni strutturali e delle efficienze derivanti dall’eliminazione dei costi e delle complessità connesse al mantenimento di una sub-holding di diritto estero. In particolare, la semplificazione dell’attuale catena di controllo facente capo alla Società consentirà di realizzare un più efficiente assetto partecipativo all’interno del gruppo, anche al fine di consentirne lo sviluppo attraverso la focalizzazione del core-business operativo e finanziario all’interno della Capogruppo, in coerenza con gli obiettivi industriali perseguiti dalla Società. La fusione sarà realizzata nel rispetto delle formalità semplificate previste dal combinato disposto dell'art. 18 del D. lgs. n. 108 del 2008 e dell'art. 2505 c.c., poiché il capitale di Best Union International B.V. è interamente posseduto dalla Società. L’operazione non avrà alcun impatto sulla composizione dell’azionariato della Società è strumentale ad alcuna riorganizzazione o ristrutturazione all’esito del completamento del processo di fusione. Trattandosi di una fusione semplificata, la Società non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai sensi dell’art. 2504-ter c.c. – proprie azioni in sostituzione della partecipazione detenuta in Best Union International B.V., la quale verrà annullata senza concambio in esito alla fusione. Non essendo integrate le cause di recesso previste dalla legge, la fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Capogruppo. Inoltre, trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, la fusione non avrà alcun effetto di natura contabile sul bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società che, a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui Best Union International B.V. è titolare. Si precisa che le caratteristiche dell’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione non comportano il raggiungimento dei parametri di significatività esplicitati nell’allegato 3B del Regolamento Emittenti, come di recente peraltro modificato dalla delibera CONSOB n.17326, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2010. Per tale motivo, non si rende necessaria la predisposizione di un documento informativo, ai sensi dell’art 70, comma 4, del Regolamento Emittenti. Si comunica, infine, che la documentazione relativa alla fusione, ivi inclusi il progetto di fusione transfrontaliera, la relazione degli amministratori e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, saranno inviate a Borsa Italiana S.p.A. e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nei termini prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili. |
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